La denominazione Pomino D.O.C. è stata approvata con D.P.R. 25/2/1983 (G.U. n.262 del 23/9/1983), mentre l'ultimo aggiornamento risale al D.M. 2/10/2026 (G.U. n.235 del 9/10/2026). Questa denominazione è una delle più antiche e prestigiose della Toscana, con una tradizione vitivinicola che risale al Rinascimento.
Zona di produzione
La denominazione comprende una parte del territorio del comune di Rùfina, in provincia di Firenze, caratterizzata da colline e terreni vocati alla viticoltura.
Tipologie di vino e composizione ampelografica
La denominazione prevede diverse tipologie di vino:
- Bianco, Riserva, Vendemmia Tardiva: min. 70% di Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio; max. 30% di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Toscana.
- Spumante bianco o rosato, anche riserva: min. 70% di Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot nero; max. 30% di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Toscana.
- Vin Santo: min. 70% di Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio e/o Trebbiano toscano; max. 30% di altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione in Toscana.
- Rosso, Riserva, Vin Santo Occhio di pernice: min. 50% di Sangiovese, max. 50% di Pinot Nero e/o Merlot; max. 25% di altre uve a bacca rossa idonee alla coltivazione in Toscana.
- Con menzione del vitigno rossi: min. 85% di Pinot Nero o Merlot; max. 15% di altre uve a bacca rossa idonee alla coltivazione in Toscana.
Norme per la viticoltura
La produzione è vincolata a specifiche condizioni agronomiche:
- Terreni e giacitura: vigneti collinari, altitudine max. 650 m per rosso, 800 m per bianco; substrati arenacei e marnosi; esclusi terreni umidi o insufficientemente soleggiati.
- Densità di impianto: min. 4.000 ceppi a ettaro per nuovi impianti.
- Irrigazione di soccorso: consentita.
- Resa massima di uva: 9 t/Ha per tutte le tipologie (escluso spumante); max. 4 kg/ceppo per vecchi impianti, 2,3 kg/ceppo per impianti con densità di almeno 4.000 ceppi a ettaro; 15 t/Ha per spumante, max. 3,7 kg/ceppo per impianti con densità di almeno 4.000 ceppi a ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 9% vol. per spumante, 10% vol. per bianchi, 11% vol. per rossi; per la qualifica "Riserva": 10% vol. per spumante, 11% vol. per bianchi e rossi.