La denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Vermentino, Viognier, Rosato, Rosso, Rosso Riserva, Novello, Vin Santo, Vin Santo Riserva, Vin Santo Occhio di Pernice, Vin Santo Occhio di Pernice Riserva, Sangiovese, Sangiovese Rosato, Sangiovese Riserva, Sangiovese Novello, Syrah.

Base ampelografica

Per i vini bianchi, compreso il Vin Santo e il Vin Santo Riserva, i vigneti devono avere una composizione di almeno il 50% di Trebbiano toscano e/o Vermentino. La restante parte può essere costituita da uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, con l'esclusione del moscato bianco.

Per i vini bianchi con indicazione del vitigno, ossia Vermentino e Viognier, i vigneti devono essere composti per almeno il 90% dal vitigno corrispondente. La restante parte può essere costituita da uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, con l'esclusione del moscato.

Per i vini rosati, rossi, riserva e novello, i vigneti devono avere una composizione di almeno il 50% di Sangiovese. La restante parte può essere costituita da uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, con l'esclusione dell'aleatico.

Per i vini rossi con indicazione del vitigno, ossia Sangiovese (anche nelle tipologie rosato, riserva e novello) e Syrah, i vigneti devono essere composti per almeno l'85% dal vitigno corrispondente. La restante parte può essere costituita da uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, con l'esclusione dell'aleatico.

Per il Vin Santo Occhio di Pernice, anche nella tipologia Riserva, i vigneti devono avere una composizione di almeno il 50% di Sangiovese. La restante parte può essere costituita da uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

Per il Vin Santo Occhio di Pernice, anche nella tipologia Riserva, i vigneti devono avere una composizione di almeno il 50% di Sangiovese. La restante parte può essere costituita da uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo e parte del territorio amministrativo dei comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Roccastrada e Scarlino, escluso il fondo valle, tutti in provincia di Grosseto.

Norme per la viticoltura

L'irrigazione di soccorso è ammessa. I nuovi impianti e i reimpianti devono avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro. Le rese massime di uva per ettaro sono di 10 tonnellate per Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Novello, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice Riserva, e di 11 tonnellate per Bianco, Vermentino, Viognier, Vin Santo e Vin Santo Riserva. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo varia: è del 10% vol. per Bianco, Vin Santo, Vin Santo Riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice Riserva, del 10,50% vol. per il Rosato, e dell'11,00% vol. per Rosso, Rosso Riserva, Novello, Sangiovese, Sangiovese Rosato, Sangiovese Novello, Sangiovese Riserva, Syrah, Vermentino e Viognier.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, appassimento, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nella provincia di Grosseto. Anche l'imbottigliamento deve avvenire nella provincia di Grosseto. L'arricchimento dei mosti e dei vini è consentito, ad eccezione del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Denominazione: Monteregio di Massa Marittima D.O.C.
Riferimenti normativi: D.M. 18/10/2011 G.U. 3/11/2011 n.256
Ultima modifica: D.M. 7/3/2014

Fonti