La denominazione Montepulciano d’Abruzzo Sottozona Teate D.O.C. è stata approvata con Decreto Ministeriale 19/1/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 6/2/2023. L’ultima modifica risale al Decreto Ministeriale 15/9/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23/9/2026.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con la specificazione della Sottozona “Teate” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti.

La zona di vinificazione e imbottigliamento coincide con la zona di produzione delle uve.

Secondo l’art. 1 del disciplinare, i vini a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con la specificazione della Sottozona “Teate” devono essere ottenuti esclusivamente da uve prodotte nei territori amministrativi della provincia di Chieti. In particolare, la zona comprende i territori dei seguenti comuni: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con la specificazione della Sottozona “Teate” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti con la seguente composizione ampelografica:

Montepulciano: minimo 90%;

possono concorrere fino a un massimo del 10% uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo.

Norme per la viticoltura

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” con la specificazione della Sottozona “Teate” devono provenire da vigneti ubicati in zone collinari o pedemontane, con altitudini non superiori a 600 metri s.l.m., elevabili a 700 metri s.l.m. per i terreni esposti a mezzogiorno.

La densità minima di impianto è di 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per la forma di allevamento tradizionale “pergola” la densità minima è di 1.600 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento consentite sono la pergola orizzontale e la spalliera semplice o doppia.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro non deve superare le 12,5 tonnellate, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere del 12% vol., elevato al 12,5% vol. per la tipologia “Riserva”.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento e l’affinamento obbligatori, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata.

Il disciplinare prevede un periodo minimo di invecchiamento e affinamento obbligatorio di 21 mesi, di cui almeno 9 mesi in legno. Per la tipologia “Riserva” il periodo minimo è di 30 mesi, sempre con almeno 9 mesi in legno. L’inizio dell’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

Norme per l’etichettatura e il confezionamento

Sull’etichetta dei vini “Montepulciano d’Abruzzo” con la specificazione della Sottozona “Teate” deve comparire l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

È consentita la menzione “vigna”, purché le uve provengano interamente da vigneti che ne riportano il toponimo in catasto.

Il confezionamento deve avvenire in recipienti consentiti dalla normativa vigente. Il vino destinato alla tipologia “Riserva” deve essere confezionato in recipienti di specifiche dimensioni previste dal disciplinare.

Fonti