La denominazione Montepulciano d’Abruzzo Sottozona Alto Tirino D.O.C. è stata approvata con il D.M. 19/1/2023 (pubblicato nella G.U. n.30 del 6/2/2023) ed è stata successivamente modificata con il D.M. 15/9/2026 (pubblicato nella G.U. n.221 del 23/9/2026).
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio dei comuni di Capestrano, Ofena e Villa S. Lucia in provincia di L’Aquila. La delimitazione dei terreni idonei esclude quelli eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati, privilegiando i terreni collinari o pedemontani fino a un’altitudine massima di 600 metri s.l.m., elevata a 700 metri per le sole esposizioni a mezzogiorno.
Base ampelografica
Il vino deve essere ottenuto da uve provenienti da Montepulciano per almeno il 95%. Possono concorrere fino a un massimo del 5% altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione.
Norme per la viticoltura
I nuovi impianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro. La resa massima è fissata in 9 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 12% vol., che sale al 12,5% nel caso della tipologia “Riserva”.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono avvenire nella zona di produzione, con possibilità di deroga per la vinificazione in cantine storiche utilizzando esclusivamente uve della zona. È previsto un invecchiamento/affinamento obbligatorio di almeno 12 mesi, che sale a 30 mesi per la tipologia “Riserva”. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all’annata di produzione delle uve.
Norme per l’etichettatura e il confezionamento
È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. È prevista la possibilità di utilizzare la menzione “vigna”. Sono ammessi recipienti in vetro con volumi da 0,375 a 6,000 litri.
Legame con l’ambiente geografico
La zona geografica è identificata in una piccola conca intermontana, detta “Piano” in agro di Ofena, e nelle aree circostanti di Capestrano e Villa S. Lucia, a un’altitudine di circa 400-450 metri sul livello del mare. La delimitazione esclude i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli sotto i 300 metri s.l.m.