La denominazione di origine controllata “Collina Torinese” comprende le seguenti tipologie di vino: Rosso (anche nella tipologia Novello), Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari. L’approvazione è stata sancita dal D.M. 14/10/1999; pubblicato in G.U. n.248 del 21/10/1999, con l’ultima modifica apportata dal D.M. 14/9/2026, pubblicato in G.U. n.220 del 29/9/2026.



La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Collina Torinese” Rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia comprende l’intero territorio dei comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze e Verrua Savoia, tutti in provincia di Torino.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Collina Torinese” Pelaverga o Cari comprende l’intero territorio dei comuni di Baldissero Torinese, Montaldo Torinese e Pavarolo e parte del territorio dei comuni di Andezeno, Arignano, Castiglione Torinese, Chieri, Marentino e Pino Torinese.

Per quanto riguarda la base ampelografica, i vini a denominazione di origine controllata “Collina Torinese” con l’indicazione della sottozona Rosso (anche nella tipologia Novello) sono ottenuti da uve provenienti dai vitigni Barbera, Freisa e Nebbiolo in combinazione tra loro per almeno l’85% del totale delle uve utilizzate. Possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, a bacca rossa, presenti nei vigneti entro il limite massimo del 15%.



I vini “Collina Torinese” con indicazione del vitigno sono ottenuti da uve provenienti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno Barbera, Bonarda, Malvasia (di Schierano) e Pelaverga o Cari. Possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, a bacca rossa, presenti nei vigneti entro il limite massimo del 15%.



Le pratiche di viticoltura consentite prevedono che le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti siano quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Collina Torinese” devono essere ubicati su terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, in giacitura collinare, con esclusione dei terreni di fondovalle umidi e freschi, con altitudine non inferiore a 180 metri s.l.m. e con esposizione idonea per assicurare una perfetta maturazione delle uve.



Densità d’impianto e forme di allevamento

La densità d’impianto non deve essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro per i nuovi impianti e reimpianti. Sono escluse forme di allevamento espanse. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia, è consentita l’irrigazione di soccorso.



Le forme di allevamento tradizionali sono la controspalliera con potatura a Guyot, archetto e cordone speronato basso. È vietata ogni pratica di forzatura.



Resa massima di uva e titolo alcolometrico volumico minimo naturale

La resa massima di uva e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale variano a seconda della tipologia del vino:

  • Rosso e Rosso Novello: 10 t/Ha, 10,50% vol.
  • Barbera e Bonarda: 9 t/Ha, 10,50% vol.
  • Nebbiolo: 9 t/Ha, 11,00% vol.
  • Malvasia: 11 t/Ha, 10,00% vol.
  • Pelaverga o Cari: 8 t/Ha, 10,00% vol.

Fonti